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Prescrivere associazioni di principi farmacologicamente attivi in associazione a preparati erboristici come coadiuvanti nelle diete ipocaloriche non trova razionale negli studi pubblicati reperibili e, di fatto, identifica una sorta di sperimentazione sul campo, in nessun modo condivisibile e giustificabile. Il Codice Deontologico dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri all'art.12, sopra citato, impone al medico la conoscenza dei medicinali prescritti, soli o in associazione, soprattutto rispetto alle indicazioni d'uso, alle controindicazioni e agli effetti indesiderati. Di certo i preparati oggetto di tale raccomandazione sono perlopiù del tutto sconosciuti e non sperimentati, soprattutto nelle associazioni oggetto della rilevazione effettuata. Da ultimo si rimanda alla normativa oggi in vigore circa la modalità con cui devono essere formulate le ricette relative a preparazioni galeniche magistrali. In particolare ci si vuole soffermare sul caso, rappresentato dalle formulazioni oggetto della presente raccomandazione, in cui vengano prescritti principi farmacologicamente attivi per indicazioni diverse da quelle registrate. La legge n.94/1998 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 febbraio 1998 n.23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico ed altre misure in materia sanitaria" all'articolo 5 "prescrizioni di preparazioni magistrali" individua le modalità ed i limiti entro i quali i Medici possono formulare tali prescrizioni. In particolare, qualora si tratti di prescrizioni al di fuori delle indicazioni registrate per le corrispondenti specialità medicinali: 3. il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente. 4. le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'Azienda Unità Sanitaria Locale, che le inoltra al Ministero della Sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'25, comma 8, del d. lgs 29 maggio 1991, n.178. È quindi opportuno sottolineare l'importanza di una valutazione globale del profilo rischio-beneficio di queste sostanze da parte ei medici, dei farmacisti e del personale sanitario in genere, soprattutto se impiegate in associazione con farmaci potenzialmente in grado di interagire con esse e di mettere in pericolo la vita del paziente (5). In conclusione, questo Comitato Etico intende, anche a seguito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Azienda Sanitaria della Provincia di Varese, costituire al proprio interno un gruppo di esperti in modo da valutare complessivamente il fenomeno e portare, se necessario, ulteriori e più dettagliate raccomandazioni.

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