Le direzioni
I dipartimenti
Area riservata

Distretti Socio Sanitari
Distretti Veterinari

IL CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI (1998)

[Comitato Etico] [Ufficio di Segreteria] [Componenti CE] [Attività]
[Regolamento] [Documenti] [Normativa] [Contatti] [Links]


Capo IV - accertamenti diagnotici e trattamenti terapeutici

Art.12 Prescrizione e trattamento terapeutico

La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Web Access Symbol (for people with disabilities)

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale | Partita IVA 02413470127
Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese - Tel. 0332 277 111
protocollo@pec.asl.varese.it | Informativa mail certificata