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ASSISTENZA PER GLI STRANIERI

STRANIERI EXTRACOMUNITARI CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO

Sono iscritti obbligatoriamente al SSN gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:

  • Lavoro subordinato/autonomo a condizione che i contributi vengano versati in Italia
  • Ricongiungimento familiare (a parte particolari casistiche previste da norme ministeriali)
  • Asilo politico
  • Asilo umanitario
  • Richiesta di asilo
  • Attesa adozione e affidamento
  • Acquisto della cittadinanza
  • Motivi di salute - solo quando al cittadino straniero già in possesso di permesso di soggiorno che da diritto all'iscrizione obbligatoria è stata concessa una proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute nel caso in cui abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale.
  • Motivi di studio esclusivamente per quei cittadini stranieri che risultano precedentemente già iscritti a titolo obbligatorio al SSN in qualità di familiari a carico: Gli stessi al compimento della maggiore età, conservano l'iscrizione al SSN senza il pagamento del contributo annuo

L'Assistenza sanitaria ha durata pari a quella del permesso di soggiorno e si stende ai familiari a carico regolarmente soggiornanti

  1. Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno - non rientranti nelle categorie sopra indicate - possono iscriversi volontariamente al SSN; l'iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale valida per l'anno solare (1°gennaio-31 dicembre), in alternativa sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa.
  2. Gli stranieri provenienti da paesi con i quali vigono accordi bilaterali di reciprocità, in soggiorno temporaneo in Italia ed in possesso di apposita modulistica rilasciata dal Paese di provenienza, hanno diritto alle prestazioni previste dagli accordi previa consegna alla ASL territorialmente competente dei formulari in loro possesso; la Asl rilascerà loro apposito modulo da utilizzare in caso di necessità.

STRANIERI SENZA REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO

Gli stranieri extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno in Italia hanno diritto a:

  1. Prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, continuative, per malattie ed infortuni
  2. Interventi di medicina preventiva e cure ad essi correlate:
  • Tutela della gravidanza
  • Tutela della salute del minore
  • Vaccinazioni
  • Interventi di profilassi internazionale
  • Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive

Gli oneri corrispondenti a tali prestazioni restano a carico del cittadino stesso.
Qualora il cittadino extracomunitario versi in condizione di indigenza, dichiarata tramite autocertificazione, allo stesso non verrà fatta pagare la prestazione fatta eccezione per il ticket eventualmente dovuto; in tal caso la struttura erogante rilascerà al cittadino, un codice STP che ha una durata semestrale al termine della quale è possibile procedere al rinnovo o ad una eventuale rassegnazione, qualora ovviamente persistano le condizioni di indigenza:
Gli oneri delle prestazioni lasciate insolute restano a carico del Ministero degli Interni, attraverso le competenti Prefetture per le prestazioni di cui al succitato punto 1) e a carico della ASL del territorio in cui la prestazione viene erogata per le prestazioni di cui al punto 2)

ASSISTENZA AI CITTADINI COMUNITARI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

I cittadini provenienti dalla Comunità Europea se in temporaneo soggiorno in Italia ed in possesso della TEAM possono beneficiare, previa esibizione della stessa, delle cure sanitarie medicalmente necessarie (non Programmate) a parità di condizioni con il cittadino italiano a fronte di pagamento del relativo ticket ove dovuto.
Per i cittadini dell'Unione europea soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi non viene effettuata l'iscrizione al SSN , se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro.
I cittadini dell'Unione Europea soggiornanti in Italia per periodi superiori a 3 mesi, potranno essere iscritti al SSN presentando apposita documentazione se trattasi:

  • di lavoratore subordinato nello Stato
  • di lavoratore autonomo nello Stato
  • di familiare, anche non cittadino dell'Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello stato
  • di familiare a carico di cittadino italiano
  • di possessore di un attestato di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia
  • di disoccupato a seguito di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno o al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale
  • di titolare di uno dei seguenti formulari comunitari e106, E109, E120, E121
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