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ADOZIONE

CHE COS'È L'ADOZIONE

La Legge 4 maggio 1983, n.184, "Diritto del minore ad una famiglia", modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, e la Legge 476 del 31 dicembre 1998, affermano chiaramente che "Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".
Ciò non vuol dire che il bambino debba essere cresciuto esclusivamente nella famiglia biologica. Quando questa per svariati motivi non riesce a provvedere al suo sviluppo, ne va individuata un'altra adeguata a svolgere questo ruolo.

L'istituto dell'adozione ha per fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia. L'adozione non può essere considerata un diritto degli adulti, i quali con la presentazione della domanda dichiarano solo la loro disponibilità ad accogliere un minore e chiedono di essere riconosciuti idonei a divenire genitori adottivi.
Il desiderio di crescere un bambino non basta, bisogna anche possedere attitudini e caratteristiche che rendano valida e costruttiva la disponibilità. Avere un figlio adottivo è aprire nella propria famiglia uno spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l'accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una propria storia, che va accolta per poter costruire una nuova esperienza familiare.
Partendo dal desiderio di avere un figlio, e costruendo un percorso personale e di coppia di preparazione all'accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell'adozione.

L'istituto dell'adozione garantisce un nucleo familiare al minore la cui famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non per cause legate alla sola condizione di indigenza, ma per gravi carenze/incapacità di ogni membro del nucleo.

Accertato lo stato di abbandono del minore, inizia la procedura di adozione che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze del bambino.

Al termine del procedimento adottivo, l'adottato acquisisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve lo status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.

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COSA FARE PER ADOTTARE

Oggi in Italia è possibile adottare sia un bambino italiano sia un bambino proveniente da uno stato estero.

Requisiti per presentare la domanda
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni e la continuità e la stabilità della convivenza sia accertata dal Tribunale per i Minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Questo criterio non è vincolante quando:

  • il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi;
  • la coppia ha figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;
  • l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi coniugi.

Dove
Per quanto riguarda l'adozione nazionale è possibile presentare la propria disponibilità in più Tribunali per i Minorenni italiani, purchè lo si indichi nella documentazione.
Per quanto riguarda l'adozione internazionale, la domanda di disponibilità deve essere presentata esclusivamente all' Ufficio di Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni competente per territorio di residenza.
Gli aspiranti all'adozione non vantano un diritto ad ottenere un bambino, ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno .
Il modello prestampato di "dichiarazione di disponibilità" all'adozione e il questionario, allegato si ritirano al Servizio 'Punto Informativo' con sede presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, in Via Leopardi, n.18, aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
(Tel. 02.4672258/272).
La modulistica necessaria per dichiarare la propria disponibilità all'adozione nazionale e/o internazionale è reperibile anche sul sito internet del Tribunale per i Minorenni di Milano (www.tribunaleminorimilano.it).
Al momento del ritiro della modulistica gli aspiranti genitori possono prendere visione dei Corsi di Formazione che vengono organizzati mensilmente dai Centri adozione dell'ASL, operanti nel territorio della provincia di Varese.
Tali Corsi di Formazione costituiscono un momento 'privilegiato' per la preparazione ed il sostegno alla genitorialità adottiva.
In accordo con il Tribunale per i Minorenni di Milano si ritiene opportuno che la coppia partecipi ai Corsi di Formazione organizzati dall'ASL prima di presentare la disponibilità all'adozione.

La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale, in carta semplice, corredata da una serie di documenti il cui elenco è inserito nella domanda stessa, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.
La dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale prevede invece l'ottenimento di un Decreto di idoneità rilasciato dal Tribunale per i Minorenni, a seguito di un colloquio della coppia con un giudice del Tribunale.

Cosa avviene dopo la presentazione della dichiarazione di disponibilità
Dopo la presentazione della dichiarazione di disponibilità, il Tribunale per i Minorenni trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante al Centro Adozione dell'ASL o al Servizio Adozione dell' Ente Locale di residenza.
Il Centro Adozione dell'ASL o il Servizio Adozione dell' Ente Locale, entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i Minorenni, trasmette al Tribunale una relazione psicosociale , che offrirà al giudice gli elementi di valutazione delle potenzialità genitoriali della coppia, fornendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale, acquisite attraverso un percorso di conoscenza denominato 'studio di coppia'.
Per la sola adozione internazionale il Tribunale per i Minorenni, dopo aver acquisito la relazione da parte dei servizi preposti, entro 2 mesi, convoca i coniugi per un colloquio e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti.
A seguito del colloquio e degli elementi acquisiti, il Tribunale decide se rilasciare un decreto di idoneità all'adozione internazionale o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all' adozione internazionale.
Per l'adozione nazionale non viene rilasciata una idoneità specifica.

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ADOZIONE NAZIONALE

La dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale ha validità di tre anni.
Il Tribunale per i Minorenni, nel momento in cui deve collocare un bambino italiano dichiarato adottabile, effettua una ricerca tra le dichiarazioni di disponibilità per individuare la coppia che meglio risponde ai bisogni del bambino (fase dell'abbinamento). Tale ricerca viene effettuata anche attraverso colloqui di approfondimento con più coppie. Può anche accadere che la coppia non venga mai chiamata nell'arco dei tre anni.
Nel caso in cui si sia verificata la possibilità di un abbinamento, si avvia un periodo di conoscenza tra il bambino e la coppia, che si conclude con l'inserimento di quest'ultimo nella nuova famiglia. Questa fase si definisce 'affido pre-adottivo', che mediamente si conclude dopo un anno dall'inserimento, ed al termine del quale il Tribunale per i Minorenni emette decreto di adozione definitiva. Questo periodo viene seguito e sostenuto dai Centri Adozione su disposizione del Tribunale stesso.
Un'importante novità introdotta dalle nuove norme è la possibilità per l'adottato, raggiunta l'età di 25 anni (dai 18 anni per gravi motivi), di accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.

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ADOZIONE INTERNAZIONALE

La coppia in possesso del decreto di idoneità all'adozione internazionale, deve conferire mandato, entro 1 anno dalla data di rilascio dello stesso, ad uno degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, all'espletamento delle pratiche adottive in un paese straniero.
Rivolgersi ad un Ente Autorizzato è un passo obbligato perché si possa realizzare una adozione internazionale. L'Ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.
A conclusione dell'iter di adozione nel paese straniero e precedentemente all'ingresso in Italia, l'Ente Autorizzato trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento alla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 della Convenzione de L'Aja, , e chiede l'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza del minore adottato in Italia.
Se invece l'adozione non si conclude positivamente, l'Ente Autorizzato ne prende atto e ne informa la Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Dopo l'ingresso del bambino in Italia, il Tribunale per i Minorenni emette, su richiesta della coppia, un decreto che rende esecutivo il provvedimento emesso dal paese straniero.
La procedura di adozione si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i Minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile ed il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia.

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GLI ORGANISMI COINVOLTI

Gli organismi coinvolti nel processo adottivo sono:

  • il Tribunale per i Minorenni
  • i Centri Adozione
  • gli Enti Autorizzati
  • la Commissione per le Adozioni Internazionali

Il Tribunale per I Minorenni
Al Tribunale per i Minorenni sono demandati i seguenti compiti:

  • accogliere la domanda, meglio intesa come "dichiarazione di disponibilità", di coloro che desiderano adottare;
  • trasmettere tale dichiarazione ai Servizi Sociali Territoriali per la valutazione delle caratteristiche della coppia;
  • valutare la relazione redatta dai Servizi Territoriali;
  • disporre gli opportuni approfondimenti, ove ritenuti necessari, ai fini della valutazione delle competenze genitoriali;
  • effettuare eventuali colloqui di conoscenza con le coppie disponibili all'adozione nazionale;
  • convocare gli aspiranti all'adozione internazionale, entro 2 mesi successivi all'acquisizione della relazione da parte dei Servizi Territoriali, per un colloquio di approfondimento finalizzato al rilascio dell'idoneità all'adozione internazionale;
  • trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
  • rendere efficace in Italia il provvedimento straniero o come adozione o come affidamento pre-adottivo, nel rispetto nel dettato della Convenzione dell'Aja.

I Centri Adozioni
I Centri Adozione dell'ASL di Varese svolgono le seguenti attività:

  • informazione sull'adozione nazionale e internazionale;
  • formazione degli aspiranti genitori all'adozione attraverso Corsi di Formazione;
  • osservazione della coppia in merito alle capacità genitoriali, su incarico del Tribunale per i Minorenni
  • stesura e invio al Tribunale per i Minorenni dell'indagine psico-sociale relativa alla situazione personale, familiare e sanitaria dei coniugi, l'ambiente sociale e le motivazioni all'adozione;
  • aggiornamento costante al Tribunale per i Minorenni sull'andamento di ciascun inserimento adottivo, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi;
  • sostegno, su richiesta degli interessati, ai genitori adottivi ed ai minori.

Vengono, qui di seguito, riportate le sedi dei Centri Adozione operanti sul territorio della Provincia di Varese:

Gli Enti Autorizzati
Gli Enti Autorizzati informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.
La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'Ente Autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Gli Enti Autorizzati sono regolati dalla legge sull'adozione (L. 476/98, art.31). Per poter svolgere la loro attività, tutti gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

  • essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, oltre che di idonee qualità morali;
  • avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
  • disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
  • non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
  • non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
  • impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le Organizzazioni Non Governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
  • avere sede legale nel territorio nazionale.

Cosa devono fare:
L'Ente Autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione deve:

  • informare gli aspiranti genitori sulle procedure che avvierà e sulle concrete prospettive di adozione;
  • svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti;
  • raccogliere dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
  • trasmettere tutte le informazioni e le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese di origine;
  • ricevere il consenso scritto all'accettazione del minore proposto dall'autorità straniera;
  • ricevere dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione dell'Aja (ossia: stato di adottabilità, adozione corrispondente al superiore interesse del minore e sussidiarietà dell'adozione internazionale e che siano stati espressi i pareri delle persone, istituzioni ed autorità il cui parere è richiesto);
  • informare immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e i servizi dell'Ente Locale della decisione di affidamento della autorità straniera;
  • certificare la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
  • ricevere dall'autorità straniera copia degli atti o della documentazione relativi al minore e trasmetterli immediatamente al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione;
  • vigilare sulle modalità di trasferimento in Italia e adoperarsi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
  • svolgere in collaborazione dei servizi dell'Ente Locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
  • certificare la durata delle necessarie assenze dal lavoro;
  • certificare l'ammontare complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

È opportuno scegliere l'Ente Autorizzato dopo avere letto accuratamente la documentazione che lo descrive, discutere e valutare in modo approfondito le procedure, i servizi, l'assistenza prevista in Italia ed all'estero, nonché i costi.
Per conoscere l'elenco degli Enti Autorizzati è possibile consultare il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali: www.commissioneadozioni.it.

La Commissione per le Adozioni Internazionali
La Commissione per le Adozioni Internazionali è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive.La Commissione garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
La Commissione per le Adozioni Internazionali ha il compito di:

  • collaborare con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
  • promuovere la stipula di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
  • autorizzare l'attività degli Enti, curare la tenuta del relativo Albo, vigilare sul loro operato, verificarlo almeno ogni tre anni, revocare l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazioni delle norme della presente legge;
  • agire ai fini di assicurare l'omogenea diffusione degli Enti Autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi di origine;
  • conservare tutti gli atti e le informazioni relative alle procedure di adozione internazionale;
  • promuovere la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
  • promuovere iniziative di formazione per quanti operano o intendano operare nel campo dell'adozione;
  • autorizzare l'ingresso e il soggiorno permanente in Italia del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
  • certificare la conformità dell'adozione alle disposizioni della convenzione;
  • accogliere il ricorso della coppia non accettata da un Ente e delegare, ove non concordi con la decisione presa, ad altro Ente o ufficio;
  • attuare incontri periodici con i rappresentanti degli Enti Autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione;
  • presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per suo tramite al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione della Convenzione e sulla stipulazione degli accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti la stessa.

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